Amianto (Asbesto)
DEFINIZIONE
L'amianto è un insieme di minerali del gruppo degli inosilicati e del gruppo dei fillosilicati. Per diventare amianto i minerali di partenza devono subire particolari processi idrotermali di bassa pressione e bassa temperatura.
TOSSICITA'
In natura è un materiale molto comune. La sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa lo rendono adatto come materiale per indumenti e tessuti da arredamento a prova di fuoco, ma la sua ormai accertata nocività per la salute ha portato a vietarne l'uso in molti paesi. Se respirate, le polveri contenenti fibre d'amianto possono causare gravi patologie, l'asbestosi per importanti esposizioni, tumori della pleura, ovvero il mesotelioma pleurico, e il carcinoma polmonare.
Gli amianti più cancerogeni sono gli anfiboli; fra essi il più temibile è la crocidolite. Una fibra di amianto è 1300 volte più sottile di un capello umano. Non esiste una soglia di rischio al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell'aria non sia pericolosa: un'esposizione prolungata nel tempo o a elevate quantità aumenta significativamente le probabilità di contrarne le patologie associate.
L'amianto è stato utilizzato fino agli anni ottanta per la coibentazione di edifici, tetti, navi, treni; come materiale da costruzione per l'edilizia sotto forma di composito fibro-cementizio, noto anche con il nome commerciale Eternit, utilizzato per fabbricare tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie, e inoltre nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto (vernici, parti meccaniche, materiali d'attrito per i freni di veicoli, guarnizioni) e anche per la fabbricazione di corde, plastica e cartoni. Inoltre la polvere di amianto è stata largamente utilizzata come coadiuvante nella filtrazione dei vini. Altro uso diffuso era come componente dei ripiani di fondo dei forni per la panificazione.
DIVIETO D'USO IN ITALIA
La produzione, la lavorazione e la vendita dell'amianto sono fuori legge in Italia dal 1992. La legge n. 257 del 1992, oltre a stabilire termini e procedure per la dismissione delle attività inerenti all'estrazione e alla lavorazione dell'asbesto, è stata la prima a occuparsi anche dei lavoratori esposti all'amianto. All'art. 13 essa ha introdotto diversi benefici consistenti sostanzialmente in una rivalutazione contributiva del 50% ai fini pensionistici dei periodi lavorativi comportanti un'esposizione al minerale nocivo. In particolare questo beneficio è stato previsto: per i lavoratori di cave e miniere di amianto a prescindere dalla durata dell'esposizione (comma 6), per i lavoratori che abbiano contratto una malattia professionale asbesto-correlata in riferimento al periodo di comprovata esposizione (comma 7) e per tutti i lavoratori che siano stati esposti per un periodo superiore ai 10 anni (comma 8).
BONIFICA
La bonifica dell'amianto può avvenire utilizzando tre diversi metodi:
- rimozione, eliminare materialmente la fonte di rischio;
- incapsulamento, impregnare il materiale con l'uso di prodotti penetranti e ricoprenti;
- confinamento, installare delle barriere in modo da isolare l'inquinante dall'ambiente.
La rimozione è il procedimento maggiormente utilizzato perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione e ogni bisogno di attuare cautele rispettive alle attività che vengono svolte nell'edificio. Gli svantaggi che porta questo tipo di bonifica sono: esposizione dei lavoratori a livelli elevati di rischio, produzione di contaminanti ambientali, produzione di alti quantitativi di rifiuti tossici e nocivi che devono essere smaltiti in determinati depositi, tempi di realizzazione lunghi e costi molto elevati.
L'incapsulamento è un trattamento con prodotti penetranti o ricoprenti che permettono di inglobare le fibre di amianto e consente di costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. I costi e i tempi di intervento appaiono più contenuti, non è necessario applicare un materiale sostitutivo e di conseguenza non vengono prodotti rifiuti tossici. Inoltre il rischio è minore per i lavoratori addetti e per l'ambiente. L'unica verifica di cui necessita questa modalità di bonifica è un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'incapsulamento può alterarsi e venire danneggiato.
Infine il confinamento consiste nel posizionare una barriera a tenuta che divida le aree che vengono utilizzate all'interno dell'edificio dai luoghi dove è collocato l'amianto. Per evitare che le fibre vengano rilasciate all'interno dell'area, il processo deve essere accompagnato da un trattamento incapsulante. Il vantaggio principale è quello di creare una barriera resistente agli urti. Il suo utilizzo è idoneo per materiali facilmente accessibili, soprattutto per quanto riguarda le aree circoscritte. I costi sono accessibili a meno che l'intervento non richieda lo spostamento di impianti, quali elettrico, termoidraulico e di ventilazione. È necessario stilare un programma di controllo e manutenzione.
Un ulteriore processo per l'inertizzazione e di compattazione delle polveri di amianto è la nodulizzazione.
In Italia, per poter smaltire l'amianto si deve fare riferimento ad aziende regolarmente iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11128/2015. Per incentivare la messa in sicurezza dal rischio amianto e rendere più sostenibili gli alti costi il Parlamento ha approvato con la legge di stabilità 2016 la detraibilità del 65% delle spese di bonifica.
OBBLIGO RIMOZIONE
Rimozione amianto: come si delineano le norme relative alle procedure di bonifica di questo materiale dichiarato fuori legge in Italia a partire dal 1992?
L'amianto infatti, materiale versatile ed a basso costo è stato molto utilizzato nel corso degli anni '70 -'80 in edilizia grazie alle sue proprietà isolanti e fonoassorbenti: con il piccolo inconveniente che le polveri da esso derivanti sono molto pericolose (cancerogene) per l'apparato respiratorio umano.
Di qui, nel corso degli anni si sono sviluppate procedure di sicurezza per ottemperare alla corretta rimozione dell'amianto dagli edifici e manufatti.
La bonifica amianto negli edifici privati è un onere che grava esclusivamente sui proprietari (Comune e Asl non sono tenuti infatti ad effettuare sopralluoghi): in particolare pare utile analizzare la disciplina della materia nell'ambito condominale.
A tale riguardo differenze ingenti si concretizzano a seconda che l'amianto sia presente negli edifici in forma compatta (cemento-amianto o vinil-amianto) oppure in configurazione friabile.
In caso di
presenza negli edifici di amianto friabile (formato
molto pericoloso del materiale, poiché riducibile in polvere con la semplice
azione manuale e pertanto più facilmente inalabile) il proprietario
dell'edificio (oppure l'amministratore, nel caso di un condominio) è tenuto a comunicare alla
Asl di riferimento i dati relativi alla presenza di tale insidioso materiale:
l'obbligo è prescritto dalle legge (l. 27 marzo 1992, n. 257) e la sua
violazione, nel caso di omessa comunicazione, è suscettibile di sanzione
amministrativa (pecuniaria, oltre i 2mila euro in sede edittale).
L'amianto compatto è meno pericoloso (non
può essere sbriciolato se non con l'impiego di attrezzi meccanici, pertanto la
diffusione di micro-fibre è molto meno probabile) e la sua presenza in edifici
in buono stato non fa scattare alcun obbligo di comunicazione.
Qualora l'edificio o il manufatto presentino però condizioni
di degrado allora il proprietario (o l'amministratore nel
caso di un condominio) ha l'obbligo di far effettuare una ispezione
con annessa valutazione del rischio: per fare ciò è necessario
avvalersi di un tecnico abilitato (o
di un'impresa abilitata anch'essa). Qualora dovesse essere accertata la
necessità di intervenire sull'amianto (in caso di pericolosità dei manufatti
presenti) scatta l'obbligatorietà di rivolgersi ad una ditta
specializzata iscritta all'Albo nazionale Gestori ambientali nella
categoria 10 (sub categoria 10A o 10B).
A proposito di procedure di bonifica amianto, cosa dice l'Unione Europea? Scoprilo nell'articolo Amianto, risoluzione UE per la rimozione definitiva entro il 2028.
Spese di bonifica: chi paga?
Ma in concreto, parlando schietto, a chi spetta di tirare fuori i soldi
per le procedure di bonifica? Per ciò che riguarda le
operazioni in condominio, la spesa spetta ovviamente ai condomini (con
la solita ripartizione in base ai millesimi): esiste tuttavia la possibilità
per i condomini stessi di rivalersi nei confronti della ditta
costruttrice solo nel caso in cui l'amianto sia stato
installato successivamente all'entrata in vigore dei divieti di legge. Le
maggioranze assembleari per deliberare gli interventi sono le solite: piccoli
interventi (quindi manutenzione ordinaria) necessitano una maggioranza semplice
degli intervenuti, mentre bonifiche di grossa entità vogliono la maggioranza
aggravata (che comprende anche il superamento dei 500 millesimi de
approvazione).
(fonte wikipedia - Ediltecno)